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UNO
È costituita, per volontà dei fratelli Elvino e Valter
Scavolini, la Fondazione denominata:
''FONDAZIONE SCAVOLINI'' con sede in Ginestreto di Pesaro.
DUE
La fondazione non ha fini di lucro. Scopo della Fondazione è
incrementare e promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze
storiche, letterarie, economiche, della conservazione dei beni culturali,
della progettazione industriale, nonché favorire iniziative
nei campi dell'istruzione, della ricreazione e dell'assistenza sociale,
comunque tese allo sviluppo ed al progresso della Regione Marche in
particolare e della Nazione in generale. Per realizzare tale scope
la Fondazione potrà impostare le proprie attività attraverso
la conduzione di iniziative di ricerca, l'organizzazione di convegni
e seminari, il conferimento di premi e borse di studio, la pubblicazione
di documenti e periodici, ecc.
TRE
II patrimonio della Fondazione è costituito:
• dalle somme conferite a titolo di liberalità
dai fondatori come indicato nell'atto di costituzione della
Fondazione stessa del quale il presente Statuto è parte
integrante;
• dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi
titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi
da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili,
le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente
destinati ad incrementare il patrimonio al fini di cui all'articolo
2°;
• dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà
di destinare ad incrementare il patrimonio.
QUATTRO
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti
entrate:
• le rendite derivanti dal suo patrimonio;
• gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione
degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento
del patrimonio.
CINQUE
Gli Organi Statutari della Fondazione sono:
• il Presidente della Fondazione;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Comitato degli Esperti.
SEI
II Consiglio di Amministrazione si compone di 6 (sei) membri nominati
3 (tre) da ciascuno dei Fondatori e, in loro mancanza, dal rispettivi
discendenti diretti di grado più prossimo, II primo Consiglio
di Amministrazione è nominate in sede di atto costitutivo.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica
3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
Qualora nel corso del triennio di durata in carica vengano a
mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti
il Consiglio di Amministrazione, i membri superstiti provvederanno
alla loro sostituzione.
I membri cosi nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo
del triennio.
SETTE
II Consiglio d Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente
della Fondazione ed un Vice-Presidente i quali restano in carica
per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.
II Presidente:
• ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte
al terzi ed in giudizio;
• convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato degli Esperti;
• sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale
dell'attività della Fondazione;
• cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.
II Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può
nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni
ed avvalersi temporaneamente della opera di un Comitato Esecutivo
da lui nominate anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato degli Esperti.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le
di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
OTTO
II Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle
attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura
la realizzazione. II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri
per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In Particolare:
• approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio
preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo;
il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro
relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso
si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno;
• delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni
e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni
dei beni mobili ed immobili;
• dispone il più sicuro e conveniente impiego
del patrimonio in titoli di stato o garantito dallo Stato,
in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
• delibera su eventuali accordi di collaborazione tra
la Fondazione ed altri Enti o privati nazionali ed internazionali;
• delibera la eventuale costituzione di centri di studio
e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
• provvede alla nomina dei componenti il Comitato degli
Esperti;
• delibera le modifiche dello Statuto con il veto favorevole
di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
• delibera poteri ed i compiti che ritiene di conferire
al Presidente ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli
già loro spettanti per Statuto;
• provvede sugli affari che gli siano sottoposti dal
Presidente e dal Comitato degli Esperti.
NOVE
II Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno
su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne
sia fatta motivata richiesta da almeno tre consiglieri; le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei votanti. In case di parità prevale
il veto del Presidente.
DIECI
Il Comitato degli Esperti è composto da un numero variabile
di persone particolarmente qualificate nel campo delle attività
svolte dalla Fondazione.
I componenti il Comitato degli Esperti sono nominati dal Consiglio
di Amministrazione e restano in carica per un triennio e sono
rieleggibili. Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione
ed alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati
nonché alla opportuna diffusione dei medesimi.
Possono essere sostituiti in case di dimissioni ed altri impedimenti,
per il rimanente periodo del triennio in carica.
UNDICI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle
eventuali spese sostenute per ragione del loro ufficio.
DODICI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano
- in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.
Pesaro, Il 12 settembre 1991
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